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OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER FORNITURE ED APPALTI
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 70, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 112, secondo il quale:
“1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1., al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo e contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. (…).
3. allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall’articolo 9, comma 1-ter, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del Decreto Legge n. 195 del 2008;
4. (…). I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell’articolo 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) (…).
1-bis. (…)”;
Ritenuto di dover disciplinare il procedimento relativo alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per forniture ed appalti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti,
D E L I B E R A
1) al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture ed appalti vengono emanate le seguenti direttive:
1) è fatto obbligo ai competenti Responsabili dei Servizi di osservare scrupolosamente le norme di cui ai singoli ordinamenti tributari, del T.U. n. 267/2000 (articoli da 178 a 181) e del Regolamento di contabilità;
2) per il procedimento relativo all’assunzione degli impegni di spesa dovranno essere osservate scrupolosamente le procedure di cui all’art. 183 del T.U. n. 267/2000, con l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regola di finanza pubblica;
3) per il procedimento relativo alla liquidazione dovranno essere osservate scrupolosamente le norme di cui all’art. 184 del T.U. n. 267/2000;
4) per l’ordinazione e i pagamenti dovranno essere osservate scrupolosamente le norme di cui all’art. 185 del T.U. n. 267/2000;
5) completate le procedure di cui ai punti precedenti il Funzionario Responsabile trasmette gli atti per l’emissione dei mandati di pagamento nel rispetto delle norme richiamate;
6) a norma dell’art. 9, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 70, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 112, la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet di questo Comune.
Con successiva apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
Estratto Delibera di G.C. n.16 del 27.10.2010